COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO
STATUTO COMUNALE
TITOLO I
PRINCIPI
PREAMBOLO
Condino è un Comune giudicariese con antiche tradizioni storico-civili, situato sull’asse viario Brescia-Madonna di Campiglio.
I suoi confini naturali sono i torrenti Giulis a nord, Sorino a sud e le montagne a est ed a ovest.
L’abitato giace sul fondovalle, chiuso tra gli improvvisi e ripidi fianchi delle catene montagnose.
Ad est si innalzano il monte Rango, il monte Stigolo e la Rocca Pagana; ad ovest si protendono le ultime propaggini del gruppo Adamello.
I due versanti offrono una diversa vegetazione: ad est moltissimo ceduo; ad ovest castagneti e ceduo nella fascia più bassa, larice nella zona media e abete nella fascia alta.
Oltre la vegetazione si estendono ricchi pascoli sui quali sono state costruite, nei secoli scorsi, le malghe di Romanterra, Elten, Brialone, Valle Aperta e Bondolo.
Su entrambi i versanti sono presenti numerosi fienili, che fino a pochi anni fa erano sfruttati per la fienagione e per l’alpeggio primaverile e autunnale. Le macchie prative, disseminate sui due versanti, hanno un proprio nome; ad est troviamo Rango, Laretto e Dalguen; ad ovest Casale, Planezzo, Pozza, Dos Sorà, Coldom, Boldrino, Galinesa, Gabbiole, Bufone, Manega e Sega.
Il nome di Condino trarrebbe origine da quelle forme aggettivali usate nella latinità per indicare la proprietà terriera di una famiglia.
Condino, in altre parole, sarebbe stato un “fundus condianus”, una proprietà cioè della “Gens Condia” che apparteneva alla famiglia romana Quintilia.
Sono scarse le notizie relative a questo remoto periodo e si riducono a quei reperti archeologici venuti alla luce in zona.
Per meglio conoscere la storia gloriosa e significativa della comunità, è indispensabile affidarsi agli scritti di Giuseppe Papaleoni, insigne storico giudicariese, i cui studi, risultano di un certosino lavoro di ricerca e d’indagine condotto con scientifico rigore sulle polverose carte d’archivio, rinverdiscono la memoria del passato di Condino.
“Il Chiese sgorgato dalle vedrette dell’Adamello percorre l’aspra e deserta Val di Fumo e poi la Val di Daone, e quindi esce nella conca di Creto, o Val Bona, dove riceve dalla sinistra l’Adanà. Di là volge a mezzogiorno, lascia sulle alture a occidente Cimego e, sopra questo, Castello; poi, dallo stesso lato, Condino, cui sovrasta a grande altezza Brione, e, dopo un discreto percorso, sbocca in un esteso piano, che, chiuso a settentrione dalle ripide balze della Rocca Pagana, declina a mezzogiorno fino al lago d’Idro.”
“Il tratto settentrionale della Val del Chiese costituisce la Pieve di Bono; il meridionale la Pieve di Condino; sono i paesi della campagna garibaldina del 1866 (…).”
“La prima forma di aggruppamento di cui s’abbia notizia fu la ecclesiastica, cioè la Pieve, e l’esser questa certo dai tempi più remoti soggetta al Vescovado di Trento ci permette di ritenere che il cristianesimo sia venuto alla Valle da questa città con la conversione delle Giudicarie interne, iniziata da S. Vigilio, e s’avanzasse, seguendo il Chiese, debellando le ultime resistenze, e spezzando le ultime reliquie delle antiche fedi, alle quali ci richiama la Rocca Pagana col suo nome e le sue poetiche leggende. Questo ci potrebbe spiegare anche perché la chiesa madre della Pieve di Condino non fosse eretta nel centro della Valle o presso le comunità maggiori, Storo e Bagolino, situate a mezzogiorno, ma un po’ eccentricamente, a settentrione delle ville che formano il paese di Condino, quindi tra queste e Cimego e Castello, che sono gli abitati più nordici della Pieve.”
“La Pieve costituiva in origine come un’estesa comunità, che aveva il possesso dei monti e dei piani di tutta la regione; poi, per la comodità dell’uso, si scisse in Comuni, che si spartirono i domini; ma spesso a questo si venne per gradi, cioè con la divisione della Pieve in gruppi di villaggi, o “concilii” e solo più tardi, dalla divisione dei concilii, si formarono i Comuni (…).”
“La Pieve di Condino nell’epoca di cui intendiamo parlare era divisa in due nuclei: il settentrionale, coi Comuni autonomi di Castello, di Cimego e di Condino con Brione; e il meridionale col Comune di Storo e con quelli che erano soggetti alla giurisdizione dei Conti di Lodrone, cioè Darzo, Lodrone e Bondone e, per un certo tempo, anche Bagolino.”
“Restringendoci ora a prendere in esame quale fosse la vita di Condino al principio dell’età moderna, noi avremo occasione di trattare di uno dei paesi tipici del Trentino; tipico per la sua posizione ai confini con il Principato, onde derivava che in esso si incontrassero e le influenze di questo e quelle, non meno potenti, che venivano dalla Lombardia e dalla Venezia; tipico anche per l’epoca di cui ci intratteniamo, che fu, almeno pel secolo decimosesto, delle più tranquille per la Valle del Chese; cosi che, non avendo questa subito allora scosse e scompigli per effetto di gravi avvenimenti politici o guerreschi, noi ci troviamo davanti ad una società semplicissima per se stessa e in un periodo di calmo e regolare sviluppo.”
“ E questo vorremmo che risaltasse per tutti dalla descrizione della vita condinese, che cioè gli elementi trentini, lombardi e veneti, che la dominavano, non cozzavano, nell’incontrarsi, tra loro; ma vi si fondevano, perché ognuno vi trovava nella natura degli abitanti o nelle condizioni del suolo il suo terreno naturale; erano insomma manifestazioni di stirpi diverse, ma della stessa nazione che si mescolavano in un paese, posto al confine dei vari paesi (…).”
“ Condino era costituito da un gruppo di villaggi e casali, alcuno dè quali veramente minuscolo. Il maggiore, e forse il più antico, era il più meridionale, cioè la Villa, che spesso si designò essa sola col nome di Condino che poi indicò tutto il paese, e che forse viene da “comitinum”, luogo della piccola assemblea, perché li si adunarono in origine gli uomini di tutto il Comune, mentre le maggiori riunioni, quelle della Pieve intera, si tenevano presso la chiesa madre. Altri casali erano Sassolo, Preda, Aquaiolo, Crono, Garzole, Terzatorio; ma un po’ alla volta si vennero determinando due gruppi, o, come si dissero, quadre, quella di Villa e Aquaiolo e quella di Sassolo e Preda (gli altri casali di minor conto si aggregarono a queste); la prima con prerogative, o almeno con pretese, di maggiore dignità e di preferenza sulla seconda (…).”
“Nella Pieve di Condino ebbero feudi in epoche remote i Signori di Stenico e quelli di Storo; ma più importanti dei loro e più duraturi furono i domini dei conti d’Arco e di quelli di Lodrone, sulla varia attitudine dei quali fu imperniata quasi interamente (…) la vita politica della Valle del Chiese (…).”
“Dal 1495, e per circa mezzo secolo, si svolge a Condino un’attività artistica, che non esitiamo a dire mirabile. In quel piccolo popolo di poche centinaia di pastori, di agricoltori, di mercanti sorge un così intenso desiderio di bellezza, un così vivo spirito di arte che tutta la società condinese ne è, per così dire, travolta; il modesto bilancio comunale è da ogni parte investito; la rigida gestione dei consoli, così accurata, così sottile fin qui nell’equilibrio dell’entrata e dell’uscita, è quasi interamente assorbita da un unico, enorme affare, dal movimento di capitali per le grandi imprese nelle quali il Comune si era gettato. Vi contribuì certo il sentimento religioso, per cui si vollero più decorosi gli edifizi destinati al culto; certo il Comune intese di affermare anche in questo modo la sua primazia sugli altri Comuni delle Pievi, dove erano sorte di recente chiese modeste, ma belle di linee e di arredi; certo diedero vigoria ai condinesi nelle loro determinazioni, almeno sul principio, la tranquillità dei tempi e l’agiatezza pubblica e si ascoltarono le parole esortatrici dei sacerdoti forestieri e degli artisti; ma più che tutto può dirsi che si sentì l’influsso di quel nobile spirito di rinnovamento, che dai piani d’Italia saliva anche nelle più remote valli alpine e svegliava in quegli italiani della montagna, semplici, ma non ignari delle meraviglie di Venezia e delle più severe opere di Brescia, palpiti nuovi e nuovi bisogni di forme geniali e di vivide figurazioni”.
“Sorpassata la metà del Cinquecento, mentre in tutta Italia andava svanendo il rumore delle grandi guerre e il Principato di Trento s’adagiava nella tranquilla signoria dei Madruzzo, anche Condino riprendeva la sua vita serena, non interrotta che dal breve scompiglio della Guerra delle Noci. I consoli tornavano alle loro laboriose, ma modeste funzioni, né più l’opera di bilancio turbava le loro menti davanti alle straordinarie necessità che avevano caratterizzato l’epoca d’oro della vita condinese; l’uso ordinato delle terre comunali e i commerci arrecavano una discreta agiatezza, che affratellava le famiglie, senza che alcuna prevalesse sulle altre; l’uniformità delle condizioni allontanava i dissensi e la prepotenza; come nell’epoca anteriore, non uomini eminenti e dominatori, ma una volontà collettiva, dentro la quale si smorzavano le tendenze e le aspirazioni degli individui; anche nelle opere grandi e belle non l’impeto di uno spirito superiore, ma il sicuro, il solido consenso di tutti i cittadini”.
“Scomparsa la colonia di artisti e operai forestieri, che per mezzo secolo aveva suscitato tanta vivacità di impulsi geniali, una gran pace si stendeva sul modesto villaggio della Val del Chiese; ma, stretta fra i monti, che avevan dato forse troppo largamente della loro ricchezza per le grandi opere costruttive e che ora rimbrunivano di nuovi boschi le loro pendici, Condino mostrava la bella mole della sua pieve, alleggerita dalle lesene che pare la spingano in alto e al sottil fregio di archi acuti che ne orna la cornice, col suo portale ridente nel candore del marmo e nel candore dei suoi santi; e S. Rocco e, su in alto, S. Lorenzo, tutti vividi delle dolci figure dei pittori bresciani e di quelle più rigide dei pittori bergamaschi, e il palazzo del Comune con la sua torre severa, e le case tutte fiorite di affreschi. Così se il confine politico andava segregando il paese dalle fonti della sua vita civile e ne inaridiva le energie, quelle opere di arte tutta italiana e solo italiana erano l’affermazione costante e solenne di un pensiero e di un diritto che il presente ha finalmente consacrato nella realità.”
(Brani tratti da G. Papaleoni, “Un comune trentino al principio dell’età moderna”, riproposto in “Condino nella storia” a cura di Franco Bianchini, collana “Giuseppe Papaleoni – Tutte le opere”).
Art. 1
Identificazione del Comune
1. Il Comune è costituito dal territorio e dalla Comunità di Condino. Confina con i territori dei Comuni di Storo, Brione, Castel Condino, Cimego, Daone, Breno, Bagolino, Tiarno di Sopra.
2. Lo stemma del Comune è stato concesso con Decreto del 22 ottobre 1936 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 24 ottobre 1936. Descrizione:
"D'azzurro alla croce vuotata d'oro".
3.Il gonfalone è stato concesso con Decreto del 22 dicembre 1949 e trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio di Stato il 26 ottobre 1950. Descrizione:
"Drappo d'azzurro al palo di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Condino". Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati: L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento".
Art. 2
Principi ispiratori, fini e obbiettivi programmatici
1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
4. In materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile alla eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
7. Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente. Valorizza il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali.
8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità nel rispetto delle risorse ambientali. Promuove e valorizza il lavoro nella società.
9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che convivono sul territorio.
11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca. Promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, forme di collaborazione fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
12. Favorisce forme di collaborazione con Istituzioni ed Enti locali, in modo particolare con i Comuni di Brione, Castel Condino e Cimego.
13. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
14. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
15. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.
TITOLO II
ORGANI ELETTIVI
Art. 3
Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
3. Esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinchè‚ l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dai relativi statuti e regolamenti.
5. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
6. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
7. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.
8. Il Consiglio può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
9. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 12, comma 3, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.
10. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può istituire osservatori e dotarsi di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti.
11. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite da apposito regolamento interno.
Art. 4
Consiglieri
1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano la comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.
4. Il Consigliere, che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò•sia fatto constare a verbale.
5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
7. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Consigliere al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione.
8. Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza pari al 25% della misura massima prevista dalla legge regionale.
Art. 5
Convocazione e costituzione
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno e la data dell'adunanza.
2. Alla convocazione si fa luogo mediante consegna a domicilio a ciascun Consigliere di apposito avviso, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, almeno cinque giorni liberi (intesi come esclusi il primo e l'ultimo) prima di quello stabilito per l'adunanza. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima.
3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili.
7. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
8. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
9. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario comunale che cura la redazione del verbale eventualmente coadiuvato, nelle operazioni di stesura materiale, dai funzionari di segreteria, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
10. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto. Devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.
11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonchè‚ funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
13. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità relative alla convocazione del Consiglio.
Art. 6
Iniziativa e deliberazione delle proposte
1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.
3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente una maggioranza speciale.
4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
Art. 7
Nomine consiliari
1. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte, in forza di legge, Statuto o regolamento, anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, tranne i casi di scelta per acclamazione.
Art. 8
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento, dandone comunicazione al Sindaco.
2. Il regolamento può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.
4. Con il regolamento vengono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari, onde assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Art. 9
Commissione statuto e regolamento
1. E' costituita la Commissione statuto e regolamento con il compito di esprimere pareri sull'interpretazione dello Statuto e del regolamento e di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal regolamento.
2. Essa è composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito.
Art. 10
Commissioni di studio e indagine
1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare importanza. All'atto della nomina vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. Dette commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti esterni.
2. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione e nominare propri rappresentanti in seno a commissioni speciali intercomunali per l'analisi di problematiche comuni.
Art. 11
Sindaco
1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
Art. 12
Funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
4. Nomina e revoca i componenti della Giunta, tra i quali il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
5. Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, salvo i casi in cui la legge riserva espressamente tale competenza al Consiglio.
6. Impartisce direttive al segretario comunale.
7. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
8. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con le altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
9. Riferisce al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei piani e programmi.
10. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, gli atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscano alla competenza della Giunta o del Segretario.
11. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
12. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
13. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
Art. 13
Deleghe
1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa.
3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
Art. 14
Vice Sindaco
1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m., il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età. In assenza, impedimento o mancanza di Assessori, vi provvede il Consigliere più anziano di età.
Art. 15
Giunta comunale
1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Non più di due Assessori possono essere scelti fra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere ed Assessore.
Art. 16
Competenze della Giunta
1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, al Sindaco o al Segretario.
2. Essa esercita insieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
Art. 17
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto dagli elettori del Comune, con le modalità previste dalla legge regionale vigente in materia.
2. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
Art. 18
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. Le deliberazioni s'intendono adottate quando abbiano ottenuto il voto della maggioranza dei presenti.
3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi prende la parola in relazione al parere di legittimità e su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione e cura la redazione dei verbali delle singole deliberazioni adottate, sottoscrivendoli unitamente al Sindaco.
4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonchè i funzionari del Comune e altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.
Art. 19
Assessori
1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti, nonchè ai servizi di competenza statale nei casi previsti dalla legge.
4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.
Art. 20
Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori
1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco, hanno effetto immediato e sono irrevocabili.
2. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
3. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
Art. 21
Votazione della mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.
3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI
Art. 22
Uffici e personale
1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze.
2. Gli uffici del Comune sono organizzati in base a criteri di efficienza, funzionalità, economicità, flessibilità delle strutture e del personale, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
4. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
5. Il regolamento che disciplina l'organizzazione amministrativa e il personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
g) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.
Art. 23
Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Dipende dal Sindaco, dal quale riceve direttive ed al quale presta in ogni circostanza collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la firma. Esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.
3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovraintende allo svolgimento delle funzioni degli uffici, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:
a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obbiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
5. Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Provvede agli atti di gestione del personale che siano espressamente riservati alla sua competenza da norme regolamentari. E' membro della commissione di disciplina e irroga la censura nei confronti dei dipendenti.
7. Le commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario non possa presiedere la gara svolgendo in relazione ad essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
8. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
9. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del Segretario comunale delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.
Art. 24
Servizi pubblici e forme di gestione
1. I servizi comunali sono disciplinati tenendo conto delle esigenze della comunità, compatibilmente con la programmazione e con le risorse organizzative e finanziarie del Comune. In qualsiasi forma gestiti, debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obbiettivi stabiliti, assicurare un'idonea informazione degli utenti.
2. I servizi sono gestiti in economia, in concessione o in appalto, mediante azienda speciale, mediante società a partecipazione pubblica o con partecipazione a società di capitale. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.
Art. 25
Gestione in economia
1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Il Revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.
Art. 26
Servizi in concessione o in appalto
1. I servizi sono gestiti:
a) in concessione, quando trattasi di servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità;
b) in appalto, quando risulti opportuno riservare al Comune la direzione e il controllo sullo svolgimento del servizio, affidando all'appaltatore l'organizzazione del lavoro e l'esecuzione delle operazioni materiali.
2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione o di appalto sono stabiliti gli obblighi del concessionario o appaltatore, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello e alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
Art. 27
Aziende speciali e istituzioni
1. Il Comune può istituire:
a) aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica, per la gestione di servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale;
b) istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi di natura sociale e culturale, non aventi carattere prevalentemente imprenditoriale.
2. Il Presidente dell'azienda o dell'istituzione è nominato dal Sindaco in base a criteri di comprovata esperienza e capacità. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a quattro, nominati dal Sindaco con gli stessi criteri previsti per il Presidente.
3. Il Consiglio d'amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. Esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4. Lo statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio comunale, ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
5. Nel caso dell'istituzione, il Consiglio comunale approva il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
6. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Sindaco può revocare il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.
Art. 28
Partecipazione a società di capitali
1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Quando non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
4. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
5. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.
TITOLO IV
FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE
Art. 29
Principio di cooperazione
1. Nel quadro degli obbiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con enti sovracomunali, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. Il Comune può promuovere e aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni, in modo particolare con i Comuni di Brione, Castel Condino e Cimego.
3. Al fine di affrontare, discutere e impostare soluzioni per problematiche comuni, Il Sindaco promuove e partecipa ad incontri periodici con i Sindaci dei Comuni di Brione, Castel Condino e Cimego. Tali incontri, da tenersi con cadenza minima annuale, possono essere allargati ai componenti della Giunta o del Consiglio comunale. Il Sindaco informa degli esiti dell'incontro il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
Art. 30
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedono la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.
Art. 31
Partecipazione ad accordi di programma
1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi del Comune prevedono in ogni caso:
a) i soggetti partecipanti;
b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
f) le eventuali procedure di arbitrato.
Art. 32
Consorzi
1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e razionalizzazione ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della convenzione costitutiva e dello statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.
Art. 33
Unione di Comuni
1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obbiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obbiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive.
TITOLO V
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO
Art. 34
Informazione e diritti dei cittadini
1. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative alla propria attività.
2. Per il raggiungimento di tali scopi, garantisce ai cittadini stessi, nonchè agli interessati, singoli o associati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e secondo le modalità fissate da apposito regolamento:
a) il diritto di accesso, di ricerca e di visura degli atti amministrativi del Comune;
b) il diritto di ottenere copia degli atti;
c) il diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
3. Sono messi a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, lo Statuto, i regolamenti, il bilancio comunale e i documenti annessi, il bilancio pluriennale, i piani urbanistici e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune.
4. Il Comune, inoltre, può promuovere o provvedere direttamente alla pubblicazione di un periodico, comunale o anche intercomunale, al fine di potenziare le fonti di informazione a disposizione della popolazione.
Art. 35
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative, nonchè le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle proprie strutture ed ai servizi.
2. Allo scopo prevede e disciplina assemblee pubbliche finalizzate, incontri con la popolazione, con alcuni settori della stessa e con le associazioni, da tenersi con cadenza almeno annuale, mirati ad acquisire pareri su problemi particolari.
Art. 36
Referendum
1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di: tributi locali e tariffe, designazioni, nomine e revoche di persone, atti relativi al personale comunale, nonchè su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nel biennio precedente.
4. Il referendum può essere richiesto dal 40% degli elettori per il Consiglio comunale.
5. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre e non in concomitanza con altre operazioni di voto.
7. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso. Sulla sua ammissibilità si pronuncia il Difensore civico.
8. Il referendum è considerato valido se alla consultazione abbia partecipato più del 50% degli aventi diritto e la proposta abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi.
9. Il risultato del referendum costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
10. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art. 37
Proposte di provvedimenti amministrativi
1. Gli elettori del Comune, nella percentuale almeno del 30%, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.
2. All'atto del deposito, ogni proposta deve risultare sottoscritta dai promotori ed essere accompagnata da una relazione illustrativa.
3. L'organo competente esamina e delibera sulla proposta entro sessanta giorni dal deposito.
Art. 38
Difensore civico
1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizia pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.
2. L'istituto viene attuato mediante convenzione con il Difensore civico provinciale.
Art. 39
Procedimento amministrativo
1. Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.
2. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento.
3. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
4. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti;
c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
TITOLO VI
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 40
Bilancio e contabilità
1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.
Art. 41
Facoltà del Revisore dei conti
1. Il Revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalle relazioni sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
2. I regolamenti previsti dallo Statuto sono adottati dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo, fatti salvi i diversi termini di legge.
3. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari in vigore.
I N D I C E
TITOLO I - PRINCIPI
Preambolo
Art. 1 - identificazione del Comune
Art. 2 - principi ispiratori, fini e obbiettivi programmatici
TITOLO II - ORGANI ELETTIVI
Art. 3 - Consiglio comunale
Art. 4 - consiglieri
Art. 5 - Convocazione e costituzione
Art. 6 - iniziativa e deliberazione delle proposte
Art. 7 - nomine consiliari
Art. 8 - gruppi consiliari
Art. 9 - commissione statuto e regolamento
Art. 10 - commissioni di studio e indagine
Art. 11 - Sindaco
Art. 12 - funzioni del Sindaco
Art. 13 - deleghe
Art. 14 - Vice Sindaco
Art. 15 - Giunta comunale
Art. 16 - competenze della Giunta
Art. 17 - elezione del Sindaco e nomina della Giunta
Art. 18 - funzionamento della Giunta
Art. 19 - Assessori
Art. 20 - dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori
Art. 21 - votazione della mozione di sfiducia
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI
Art. 22 - uffici e personale
Art. 23 - segretario comunale
Art. 24 - servizi pubblici e forme di gestione
Art. 25 - gestione in economia
Art. 26 - servizi in concessione o in appalto
Art. 27 - aziende speciali e istituzioni
Art. 28 - partecipazione a società di capitali
TITOLO IV - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE
Art. 29 - principio di cooperazione
Art. 30 - convenzioni
Art. 31 - partecipazione ad accordi di programma
Art. 32 - consorzi
Art. 33 - unione di Comuni
TITOLO V - INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO
Art. 34 - informazione e diritti dei cittadini
Art. 35 - partecipazione popolare
Art. 36 - referendum
Art. 37 - proposte di provvedimenti amministrativi
Art. 38 - difensore civico
Art. 39 - procedimento amministrativo
TITOLO VI - GESTIONE FINANZIARIA
Art. 40 - bilancio e contabilità
Art. 41 - facoltà del Revisore dei conti
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42 - entrata in vigore
Note: in download il doc.