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ATTI |
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Ordinanze
Ordini di servizio dal Comune
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Strada Montana CIMEGO - RANGO
Lavori in corso
Per la ripresa dei lavori di manutenzione; dal 7 settembre al 4 dicembre 2009 la strada montana Cimego-malga Caino-Rango; rimane chiusa dalle ore 8,00 alle ore 12,00; dalle ore 13,00 alle ore 18,00.
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CHIUSURA STRADA COMUNALE
divieto di transito lungo la strada comunale di accesso alle malghe Serolo – Romanterra in loc. “Gabbiole “.
Dal giorno 24 NOVEMBRE 2008 fino al giorno 05 DICEMBRE 2008 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE
ORE E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00 DAL LUNEDÌ AL SABATO, per consentire l’esbosco del lotto di legname di cui sopra, e’ disposto il divieto di transito a veicoli lungo la Strada di accesso alle malghe Serolo – Romanterra in loc. “GABBIOLE”.
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CHIUSURA STRADA COMUNALE
Chiusura transito strada comunale in località “Monn”
Chiusura completa al traffico veicolare di “Via da Monn” , nel tratto compreso tra gli incroci con le strade interpoderali in località “Cararole” e “Quaresime”, dal giorno MARTEDI’ 28 OTTOBRE 2008 al giorno VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2008, fatti salvi i giorni festivi.
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CHIUSURA STRADA COMUNALE
divieto di transito lungo la strada comunale di accesso alla loc. Valle Aperta in loc. “Canai de Caset”.
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CHIUSURA STRADA COMUNALE
Chiusura transito strada comunale in località “Monn” per interramento della linea elettrica aerea in bassa tensione a servizio degli edifici esistenti che si trovano in località Monn.
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CHIUSURA STRADA
Dal km.1 al km.2 perBrione
COMUNE DI CONDINO
Provincia di Trento
Piazza San Rocco nr. 20
38083 - CONDINO (Trento)
Cod. fisc. N. 00283910222 - Part. Iva. N. 00429960222
TEL. 0465621001 - FAX. 0465621799
info@comune.condino.it
Prot. n. 3208 Condino, lì 21 maggio 2008
ORDINANZA N. 21/08
Oggetto: Ordinanza divieto di transito di tutti i veicoli lungo la S.P. 123 di Brione dal km 0,100 al km 0,200 (Via Brione) in centro abitato di Condino.
IL SINDACO
VISTA la richiesta pervenuta in data 06 maggio 2008 al prot. n. 2930 e l’integrazione pervenuta in data 16 maggio 2008 al prot. n. 3119, presentata dalla ditta Ediltione s.p.a., con sede a Tione di Trento in via del Foro n. 4/A, con la quale si chiede l’emissione dell’ordinanza di chiusura della S.P. 123 di Brione dal km 0,100 al km 0,200 (Via Brione) ai fini dell’esecuzione delle opere di rifacimento del collettore fognario intercomunale all’interno dell’abitato di Condino (TN);
CONSIDERATO che l’esecuzione delle suddette opere è stata appaltata, alla sopra citata impresa, dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Opere Igienico-sanitarie;
VISTO che l’esecuzione delle suddette opere interessa parte della carreggiata della S.P. 123 di Brione (Via Brione) in centro abitato di Condino;
CONSIDERATO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, chiudere al transito la via interessata dalle opere;
VISTO il parere positivo del Dirigente il Servizio Gestione Strade della PAT rilasciato in data 12 maggio 2008 prot. n. 10583/2008, integrato con parere positivo del responsabile di settore di data odierna;
VISTI gli artt. n. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285/92, il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con DPR n. 495/92 e le loro successive modifiche e integrazioni;
ORDINA
1. Dal giorno giovedì 22 maggio 2008 fino al giorno venerdì 06 giugno 2008, per consentire l’esecuzione delle opere di rifacimento del collettore fognario intercomunale all’interno dell’abitato di Condino (TN), dal km 0,100 al km 0,200 (Via Brione) lungo la S.P. 123 di Brione e’ disposto il divieto di transito di tutti i veicoli .
2. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e spese del richiedente e sotto la responsabilità dello stesso;
3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti, ai quali è demandato dall’art. 12 del Nuovo Codice della Strada l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione della presente Ordinanza
IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
Si precisa inoltre che contro l’apposizione della segnaletica, ai sensi dell’art. 37 comma 3) del D. Leg. 285/92, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei LL.PP. che decide in merito.
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FIERA DI S.GIORGIO
ORDINANZA DI CHIUSURA STRADE COMUNALI
IL SINDACO
Visto che il giorno 23.04.2008, si svolgerà la FIERA DI S.GIORGIO
PER MOTIVI DI SICUREZZA E INCOLUMITA’PUBBLICA
O R D I N A
la chiusura dei seguenti tratti di strade comunali,
a partire dalle ore 06,00 sino alle ore 19,00:
- Via Alfonso La Marmora,
- Via Oreste Baratieri,
- Piazza San Rocco.
Si chiede cortesemente ai cittadini il rispetto del presente provvedimento.
La Forza Pubblica è invitata a far osservare la presente ordinanza.
IL SINDACO
dott. Giorgio Butterini
Note: (in download il doc orig.)
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DIVIETO DI TRANSITO
Località RANGO
Prot. n. 2352 Condino, lì 07 aprile 2008
ORDINANZA N. 13/08
Oggetto: Ordinanza divieto di transito lungo la strada comunale di accesso alla loc. Rango in loc. “Dos dal Foc”.
IL SINDACO
VISTA la richiesta presentata dalla ditta ABETE 3 con sede a Brione (TN) appaltatrice dei lavori relativi al taglio ed esbosco del lotto di legna in loc. “Boer e Piana del Cuper” con la quale si chiede la chiusura al transito della strada di cui all’oggetto interessata dai sopraccitati lavori;
VISTO che per il recupero della legna si rende necessaria l’occupazione della sede stradale con attrezzature e macchine operatrici;
RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, chiudere al transito la via interessata dai lavori;
VISTI gli artt. n. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285/92, il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con DPR n. 495/92 e le loro successive modifiche e integrazioni;
ORDINA
1. Dal giorno 09 APRILE 2008 fino al giorno 23 APRILE 2008 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00, per consentire l’esbosco del lotto di legna in loc. “Boer e Piana del Cuper”, e’ disposto il divieto di transito a veicoli lungo la Strada per la loc. Rango nei pressi della loc. “DOS DAL FOC”.
2. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e spese del richiedente e sotto la responsabilità dello stesso;
3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
Al richiedente è inoltre fatto carico:
prima di dare corso ai lavori, dovranno essere prese tutte la precauzioni atte a evitare, anche in seguito, danni al corpo stradale ed al pubblico transito, collocando in posizioni adeguate – all’occorrenza concordate con il personale di servizio del Comune di Condino – tutta la prescritta e necessaria segnaletica. Le spese per il mantenimento e l’efficienza della segnaletica sopra citata, saranno ad esclusivo carico del richiedente;
il richiedente è tenuto, oltre al ripristino della situazione preesistente, alla riparazione di tutti gli eventuali danni arrecati alla proprietà pubblica, eseguendo il corrispondente lavoro a perfetta regola d’arte;
il richiedente, sarà ritenuto responsabile di tutti i danni a persone cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, come conseguenza dell’esecuzione dei suddetti lavori e pertanto solleva e rende indenne il Comune da ogni reclamo o molestia, anche di natura giudiziaria, che potrà provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati;
saranno a carico esclusivo del richiedente le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti alla inosservanza della presente autorizzazione;
I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti, ai quali è demandato dall’art. 12 del Nuovo Codice della Strada l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione della presente Ordinanza.
IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
Si precisa inoltre che contro l’apposizione della segnaletica, ai sensi dell’art. 37 comma 3) del D. Leg. 285/92, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei LL.PP. che decide in merito.
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transito a senso unico alternato su Via Trento.
COMUNE DI CONDINO
Provincia di Trento
Piazza San Rocco nr. 20
38083 - CONDINO (Trento)
Cod. fisc. N. 00283910222 - Part. Iva. N. 00429960222
TEL. 0465621001 - FAX. 0465621799
Prot. n. 5667 Condino, lì 29 settembre 2005
ORDINANZA N. 26/2005
Oggetto: Ordinanza transito a senso unico alternato su Via Trento.
IL SINDACO
VISTA la richiesta di data 27 settembre 2005 pervenuta il 28 settembre al prot. n. 5658, presentata dalla ditta Ediltione s.r.l. esecutrice dei lavori di “REALIZZAZIONE PALAZZINA RESIDENZIALE/TERZIARIO SULLE PP. FF. 1165, 1168/4 E LA P. ED. 755 IN C.C. CONDINO” , e REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL LOTTO AREA P.L. 5 con la quale si chiede l’emissione di ordinanza di chiusura del tratto stradale in oggetto, dovendo eseguire i lavori di realizzazione del marciapiede e l’allaccio ai sottoservizi comunali, in corrispondenza alla strada stessa.
CONSIDERATA la necessità di garantire comunque l’accesso degli automezzi alle ditte artigianali presenti in zona per non pregiudicarne lo svolgimento delle attività produttive;
CONSIDERATO necessario, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, chiudere al transito la strada interessata dalle operazioni di cui sopra;
VISTI gli artt. n. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285/92, il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con DPR n. 495/92 e le loro successive modifiche e integrazioni;
ORDINA
1. a decorrere dal giorno giovedì 29 settembre 2005, per un periodo di 2 settimane, salvo sospensioni in corso d’esecuzione per fatti imprevisti ed imprevedibili, e pertanto fino al giorno giovedì 10 ottobre 2005 (compreso), il transito a tutti i mezzi e veicoli a "senso unico alternato", lungo via Trento;
2. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e spese dell’Impresa esecutrice e sotto la responsabilità della stessa;
3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
Ai sensi dell’art. 37 comma 3) del D. Leg. 285/92, si precisa che contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni, con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei LL.PP. che decide in merito.
IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio
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S.Lucia
Comune di Condino
Provincia di Trento
Prot. n. 7580 Condino, lì 11 dicembre 2006
ORDINANZA N. 48/06
Oggetto: Ordinanza divieto di sosta presso Piazza S. Rocco ed area interna destinata a parcheggio nei pressi del Municipio in occasione della manifestazione promossa dall’assessorato alla cultura denominata “Aspettando S. Lucia” il giorno 12 dicembre 2006.
IL SINDACO
VISTA la richiesta presentata dall’Assessorato alla cultura del comune di Condino, relativa allo svolgimento della manifestazione denominata “ASPETTANDO S. LUCIA 2006” organizzata presso piazza S. Rocco il giorno 12 dicembre 2006;
CONSIDERATO opportuno al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e agevolare l’esecuzione di detta manifestazione, disporre il divieto di sosta a tutti i veicoli nel tratto di piazza s. Rocco antistante la sede municipale compreso tra il parco “alle toppe” e la strada provinciale n. 123 e nell’area interna destinata a parcheggio compresa tra l’edificio municipale e la casa di soggiorno.
VISTO l'art. 7 del Codice della strada, approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992, n° 285.
VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
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ORDINA
1. E’ VIETATA LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI, NELL’AREA INTERNA DESTINATA A PARCHEGGIO COMPRESA TRA L’EDIFICIO MUNICIPALE E LA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI, E NEL TRATTO DI PIAZZA S. ROCCO ANTISTANTE LA SEDE MUNICIPALE, COMPRESO TRA IL PARCO “ALLE TOPPE” E LA STRADA PROVINCIALE N. 123 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE ORE 19.00 DEL GIORNO 12.12.2006.
2. LA PRESENTE ORDINANZA VALE ANCHE QUALE AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO RILASCIATA IN ESENZIONE DALL’APPLICAZIONE DEL CANONE AI SENSI DELL’ART. 22 LETTERA q) DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA.
3. LA PRESENTE ORDINANZA VIENE RESA PUBBLICA MEDIANTE IL TRANSENNAMENTO E LA POSA DELLA PRESCRITTA SEGNALETICA STRADALE.
4. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
Si precisa inoltre che contro l’apposizione della segnaletica, ai sensi dell’art. 37 comma 3) del D. Leg. 285/92, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei LL.PP. che decide in merito.
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ORARI AL PUBBLICO
COMUNE DI CONDINO
(Provincia di Trento )
Piazza S. Rocco 20
38083 - CONDINO (Trento) – Italy
Cod. fisc. N. 00283910222 - Part. Iva. N. 00429960222
Tel. 0465/621400 – Fax. 0465/621799
e-mail: condino@comuni.infotn.it
PROT. NR. 7610
O R D I N A N Z A NR. 49/2006
ORARI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO NEL COMUNE DI CONDINO PER L’ANNO 2007
IL SINDACO
Vista la Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4 “Disciplina dell’attività commerciale in Provincia di Trento”, in particolare gli articoli 10, 11 e 12 relativi agli orari degli esercizi commerciali, nonché l’articolo 29, comma 5;
Preso atto che l’articolo 35 della L.P. 19.02.2002 n. 1, recante “Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2002”, ha apportato alcune modifiche agli articoli 10 e 12 della LP 4/2000;
Visto il precedente provvedimento con il quale si stabilivano gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali all’interno del territorio comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2562 di data 13.10.2000 con la quale sono stati individuati i Comuni e le località ad economia turistica ed i periodi di maggiore afflusso turistico nella Provincia di Trento, nonché i Comuni e le località ad economia terziaria ed i relativi periodi nei quali si applica la disciplina di cui all’articolo 11 della L.P. 4/2000;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della deliberazione sopra citata il Comune di Condino è considerato comune ad economia turistica nel periodo compreso fra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno;
Visto l’articolo 30 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e L.R. 23.10.1998 n. 10;
Tutto ciò premesso,
D I S P O N E
che a decorrere dalla data odierna nel Comune di Condino venga applicato quanto contenuto nel presente provvedimento in materia di orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali.
1. Orari di apertura degli esercizi commerciali.
I titolari degli esercizi commerciali al dettaglio determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico entro i limiti massimi previsti dagli articoli 10 e 11 della Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4 e dal presente atto.
Gli orari massimi di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio sono i seguenti:
• nel periodo turistico estivo: dalle ore 06.00 alle ore 22.30 senza limiti di monte ore giornaliero;
• nel restante periodo: dalle ore 07.00 alle 20.00 non superando il limite delle undici ore giornaliere.
Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l’orario l’effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei d’informazione.
2. Aperture domenicali e festive.
Durante il periodo non turistico gli esercizi devono effettuare la chiusura obbligatoria nei giorni domenicali e festivi.
È consentita l’apertura domenicale e festiva per tutto il mese di dicembre ad eccezione delle giornate del 25 e 26.
Nel corso dell’anno 2007 è inoltre ammesso derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:
06 GENNAIO Sabato Epifania
09 APRILE Lunedì Dell’Angelo
25 APRILE Mercoledì Festa Nazionale
01 MAGGIO Mertedì Festa Nazionale
Per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, il Comune provvederà ad individuare con apposito provvedimento le quattro domeniche o festività nelle quali è consentito derogare all’obbligo di chiusura, così come stabilito dall’articolo 10, comma 4, della L.P. 4/2000.
In caso di più di due festività consecutive gli esercizi del settore alimentare hanno facoltà di aprire al pubblico nella terza giornata, escluse le giornate del 25 e 26 dicembre.
3. Periodi turistici
Ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2562 di data 13 ottobre 2000, il Comune di Condino è considerato Comune ad economia turistica estiva relativamente al seguente periodo:
dal 1° giugno al 30 settembre
Durante tale periodo gli esercenti determinano liberamente gli orari giornalieri di apertura e di chiusura entro la fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 22.30 senza limiti di monte ore giornaliero e possono derogare all’obbligo della chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale.
4. Chiusura infrasettimanale
Gli esercizi di vendita al dettaglio devono effettuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale, a scelta dell’operatore fra le giornate seguenti:
• lunedì o giovedì pomeriggio per il settore alimentare
• lunedì o giovedì o sabato pomeriggio per il settore non alimentare
Per mezza giornata si intende il periodo pomeridiano decorrente dalle ore 13.00.
La mezza giornata di chiusura è obbligatoria anche nel mese di dicembre.
Qualora la mezza giornata di chiusura obbligatoria infrasettimanale:
a) cada nel giorno antecedente ad una festività infrasettimanale, la chiusura obbligatoria per gli esercizi del settore alimentare è spostata al primo giorno feriale successivo;
b) cada nella giornata di una festività infrasettimanale, la chiusura obbligatoria si intende assolta con la chiusura della festività.
5. Orario notturno
Non è autorizzato l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno.
6. Tabelle speciali
L’orario di vendita degli esercizi commerciali in possesso di tabelle speciali, riservate ai titolari di farmacia, di rivendite di monopolio e di impianti di distribuzione automatica di carburanti, dovrà coincidere con l’orario di apertura dell’attività prevalente.
7. Campo di applicazione
Il presente provvedimento non si applica alle attività e tipologie di esercizi di cui all’articolo 12 della L.P. 4/2000 e precisamente: esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi alberghieri; rivendite di generi di monopolio; rivendite di giornali; gelaterie, rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande o di generi di gastronomia di produzione locale..
Il presente provvedimento non si applica inoltre, qualora siano esercitate in forma specializzata, alle attività di vendita concernenti le seguenti tipologie di beni: mobili; libri; dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette; opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe; cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; fiori, piante e articoli da giardinaggio, autoveicoli, cicli e motocicli; nonché alle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su posteggi isolati concessi dai comuni su area pubblica.
Questo provvedimento non si applica inoltre al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 13 della L.P. 4/2000, alle forme speciali di vendita di cui all’articolo 17, al commercio all’ingrosso esercitato in via esclusiva ed alle attività escluse dall’applicazione della legge ai sensi dell’articolo 30, comma 2 della medesima.
8. Sanzioni
Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono punite, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della L.P. 4/2000, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46.- a € 1549,38.-.
La presente ordinanza sostituisce a tutti gli effetti la precedente di pari oggetto.
Dalla Residenza Municipale, lì 05.12.2006
IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio
Note: (in dwnload la nota ufficiale9
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DIVIETO TEMPORANEO
COMUNE DI CONDINO
Provincia di Trento
Piazza San Rocco nr. 20
38083 - CONDINO (Trento)
Cod. fisc. N. 00283910222 - Part. Iva. N. 00429960222
TEL. 0465621001 - FAX. 0465621799
Prot. n. 6650 Condino, lì 24/10/2006
ORDINANZA N. 43/06
O R D I N A N Z A
DIVIETO TEMPORANEO PER LO SPARGIMENTO
DEL LIQUAME E LETAME
IL SINDACO
VALUTATA la necessità di regolamentare temporaneamente le modalità di spargimento dei fertilizzanti organici quali letame, liquame, polline e simili, nel periodo dal 13.11.2006 al 26.11.2006, a causa del disagio che tale pratica potrebbe provocare alla manifestazione denominata “ 30° CROSS VALLE DEL CHIESE “ che si svolgerà a Condino nelle Loc. Mon-Sorino il 26 novembre 2006;
VISTO l’articolo 32 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. del 01.02.2005 n.3/L;
VISTO il contenuto del D.P.G.P. 26.1.1987 n. 1-41 e quanto disposto dalla Delib.G.P. 12.07.1987 n. 5460 con particolare riferimento agli artt. 25-26-26bis-27-28-29-30;
O R D I N A
IL DIVIETO TEMPORANEO DI SPARGIMENTO DEI FERTILIZZANTI ORGANICI QUALI LETAME E LIQUAME COME DEFINITI DALL’ART. 26BIS DELLA DELIB. G.P. 12.07.1987 N. 5460, DAL 13.11.2006 AL 26.11.2006, A CONDINO NELLE LOCALITÀ MON-SORINO, ALL’INTERNO DELLA ZONA EVIDENZIATA NELL’ALLEGATA PLANIMETRIA CHE È PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA.
Per la violazione della presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l’obbligo dell’immediato interramento di quanto già distribuito sul terreno.
Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Comunale ed ulteriori copie trasmesse all’Azienda Agricola Butterini di Butterini Giovanni, Azienda Agricola Salvetti Diletta e alla locale Stazione dei Carabinieri ed al Corpo della Polizia Municipale della Valle del Chiese.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL SINDACO
dott. Giorgio Butterini
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Strada Rango
COMUNE DI CONDINO
Provincia di Trento
Piazza San Rocco nr. 20
38083 - CONDINO (Trento)
Cod. fisc. N. 00283910222 - Part. Iva. N. 00429960222
TEL. 0465621001 - FAX. 0465621799
Prot. n. 6207 Condino, lì 26 ottobre 2005
ORDINANZA N. 29/05
Oggetto: Ordinanza divieto di transito a tutti i veicoli lungo la strada a servizio della località Rango.
IL SINDACO
VISTA la richiesta pervenuta in data odierna al n. di protocollo 6206, presentata dalla ditta IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD snc committente dei lavori di “Sistemazione strada a servizio della località RANGO” con la quale si chiede la chiusura al traffico della strada di cui all’oggetto per consentire l’esecuzione delle opere di asfaltatura;
VISTO che per l’esecuzione delle suddette opere si rende necessario occupare l’intera carreggiata stradale nel tratto interessato dai lavori;
RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, chiudere al transito la via comunale interessata dalle opere;
VISTI gli artt. n. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285/92, il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con DPR n. 495/92 e le loro successive modifiche e integrazioni;
ORDINA
1. La revoca dell’ ordinanza, n. 09/05 prot. 3571 emessa in data 9 giugno 2005 da questa amministrazione;
2. il divieto di transito di tutti i veicoli lungo il tratto di strada compreso tra le località Dalguen e Rango nel periodo compreso tra il giorno 26 ottobre 2005 e il giorno 11 novembre 2005, con esclusione dei giorni festivi, per consentire l’esecuzione delle opere di asfaltatura;
3. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e spese del richiedente e sotto la responsabilità dello stesso;
4. E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
Al richiedente è inoltre fatto carico:
prima di dare corso ai lavori, dovranno essere prese tutte la precauzioni atte a evitare, anche in seguito, danni al corpo stradale ed al pubblico transito, collocando in posizioni adeguate – all’occorrenza concordate con il personale di servizio del Comune di Condino – tutta la prescritta e necessaria segnaletica, sia per le ore diurne e di perfetta visibilità, che per quelle notturne o di visibilità offuscata, e ciò affinché il pubblico transito possa avvenire con la dovuta e necessaria sicurezza e senza interruzione alcuna. Le spese per il mantenimento e l’efficienza della segnaletica sopra citata, saranno ad esclusivo carico del richiedente;
il richiedente è tenuto, oltre al ripristino della situazione preesistente, alla riparazione di tutti i danni arrecati alla proprietà pubblica, eseguendo il corrispondente lavoro a perfetta regola d’arte e sgomberando ogni e qualsiasi materiale proveniente dagli scavi, depositi, approvvigionamenti ecc.;
il richiedente, sarà ritenuto responsabile di tutti i danni a persone cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, come conseguenza dell’esecuzione delle suddette opere e pertanto solleva e rende indenne il Comune da ogni reclamo o molestia, anche di natura giudiziaria, che potrà provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati;
prima di dar corso ai lavori dovrà essere contattato lo scrivente ufficio per l’individuazione dei sottoservizi;
saranno a carico esclusivo del richiedente le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti alla inosservanza della presente autorizzazione;
I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti, ai quali è demandato dall’art. 12 del Nuovo Codice della Strada l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione della presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e dell'art. 74 dei Regolamento di esecuzione.
IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio
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DOS DAL FOC (Rango)
Lavori di taglio legna
Dios
COMUNE DI CONDINO
Provincia di Trento
Piazza San Rocco nr. 20
38083 - CONDINO (Trento)
Cod. fisc. N. 00283910222 - Part. Iva. N. 00429960222
TEL. 0465621001 - FAX. 0465621799
Prot. n. 3054 Condino, lì 17 maggio 2006
ORDINANZA N. 19/06
Oggetto: Ordinanza divieto di transito lungo la strada comunale di accesso alla loc. Rango in loc. “Dos dal Foc”.
IL SINDACO
VISTA la richiesta presentata dalla ditta ABETE 3 con sede a Brione (TN) appaltatrice dei lavori relativi al taglio ed esbosco del lotto di legna in loc. “Dos dal Foc” con la quale si chiede la chiusura al transito della strada di cui all’oggetto interessata dai sopraccitati lavori;
VISTO che per il recupero della legna si rende necessaria l’occupazione della sede stradale con attrezzature e macchine operatrici;
RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, chiudere al transito la via interessata dai lavori;
VISTI gli artt. n. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285/92, il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con DPR n. 495/92 e le loro successive modifiche e integrazioni;
ORDINA
1. Dal giorno 22 MAGGIO 2006 fino al giorno 26 MAGGIO DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00, per consentire l’esbosco del lotto di legna in loc. “Dos dal Foc”, e’ disposto il divieto di transito a veicoli lungo la Strada per la loc. Rango nei pressi della loc. “Dos dal Foc”.
2. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e spese del richiedente e sotto la responsabilità dello stesso;
3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
Al richiedente è inoltre fatto carico:
prima di dare corso ai lavori, dovranno essere prese tutte la precauzioni atte a evitare, anche in seguito, danni al corpo stradale ed al pubblico transito, collocando in posizioni adeguate – all’occorrenza concordate con il personale di servizio del Comune di Condino – tutta la prescritta e necessaria segnaletica. Le spese per il mantenimento e l’efficienza della segnaletica sopra citata, saranno ad esclusivo carico del richiedente;
il richiedente è tenuto, oltre al ripristino della situazione preesistente, alla riparazione di tutti gli eventuali danni arrecati alla proprietà pubblica, eseguendo il corrispondente lavoro a perfetta regola d’arte;
il richiedente, sarà ritenuto responsabile di tutti i danni a persone cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, come conseguenza dell’esecuzione dei suddetti lavori e pertanto solleva e rende indenne il Comune da ogni reclamo o molestia, anche di natura giudiziaria, che potrà provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati;
saranno a carico esclusivo del richiedente le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti alla inosservanza della presente autorizzazione;
I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti, ai quali è demandato dall’art. 12 del Nuovo Codice della Strada l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione della presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e dell'art. 74 dei Regolamento di esecuzione.
IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio
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