Dal 1 gennaio 2016 il Comune di Condino si è fuso nel Comune di Borgo Chiese

Denuncia cessione fabbricato

di Mercoledì, 21 Gennaio 2015

Cessione fabbricato

 La circolare  ministeriale n. 557/LEG/912.138 dd.20.7.2012 ha introdotto novità riguardanti l’obbligo di presentare la comunicazione di cessione fabbricato all’Autorità di P.S.

modulo

testo del decreto

OBBLIGO DI DENUNCIA PER CESSIONE FABBRICATO

NORMATIVA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito in legge 18/05/1978 n. 191 (Gazz.Uff. 19 maggio 1978, n. 137) – D.Lgs 23/2011 e DL 70/2011 conv. Con L. 106/2011 – Circ.Min.Int.557/2011 – D.L. 79/2012 – Circolare Min. Int. 557/2012

Chiunque cede (1) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna (2) dell’immobile (3), la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che il cedente deve richiedere al cessionario (4).

(1) La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

(2) Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

(3) Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

 (4) La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell’apposito modulo, al Commissariato di P.S. nella cui circoscrizione risulta l’immobile o, ove questo manchi, al Sindaco del Comune ove l’immobile è situato.

(5) La comunicazione non è più dovuta in caso di contratto di comodato d'uso o di contratto di locazione o compravendita ad uso abitativo se registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

 Si precisa inoltre che la comunicazione di cessione fabbricato deve essere presentata, nei casi previsti, anche nel caso in cui l'immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti.

 Cittadini stranieri

E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenza a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,90 a € 1.549,00. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla Polizia Municipale del Comune ove si trova l’immobile. In caso di pagamento entro 60 gg. la sanzione è ridotta a € 206,00. La sanzione è applicata dal Sindaco ed i proventi sono devoluti al Comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.

La comunicazione può essere effettuata per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata direttamente presso il Comune di Condino, Piazza San Rocco, 20 – 38083 Condino (Tn) – UFFICIO PROTOCOLLO nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì.

Indirizzo: COMUNE DI CONDINO - Piazza San Rocco, 20 - CAP: 38083 - Telefono: 0465/621001 - E-mail: info@comune.condino.it

PEC: comune@pec.comune.condino.tn.it